Linee guida in hotel: ecco che cosa cambia

11 Maggio 2022

Le misure aggiornate per la ripresa delle attività nelle imprese turistico ricettive e termali

Con l’ordinanza del 1° aprile 2022 del ministro della Salute è stata adottata una nuova versione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. L’ordinanza produce effetti sino al 31 dicembre 2022, fatte salve eventuali modifiche o rimodulazione delle misure derivanti a seguito del monitoraggio dello scenario epidemiologico. Le nuove linee guida contengono novità di interesse per le imprese turistico ricettive e per gli stabilimenti termali. Di seguito ecco le principali.

Mascherine e Green Pass

Gli ospiti delle strutture ricettive non dovranno più indossare la mascherina ma resterà l’obbligo per per chi lavora in hotel e strutture alberghiere, sia al chiuso sia all’aperto, fino al 30 giugno.
Nella ristorazione esercenti, camerieri e barman devono continuare a indossare sempre le mascherine.

Nel privato la mascherina resta obbligatoria, anche perché in caso di contagio il risarcimento rischia di ricadere sul datore di lavoro, mentre negli uffici pubblici è raccomandata, mai obbligatoria. Nelle aziende private in generale permane l’obbligo di mascherina, chirurgica o Ffp2 (ma non per chi lavora in condizioni di isolamento, ad esempio solo in stanza).

L’ingresso negli alberghi, nei b&b, nelle case-vacanze, negli ostelli, nei campeggi e nelle altre strutture ricettive è libero: non si dovrà più mostrare alcun Green Pass. Lo stesso vale per mangiare, da ospiti dell’albergo, nel bar o nel ristorante interno.

Se non si è clienti e si vuole pranzare o cenare in hotel servirà invece il Green Pass base. Se però si vuole accedere alle palestre, alle piscine e alle Spa degli hotel bisognerà avere il Certificato verde rafforzato (da vaccinazione o guarigione), anche se si è già clienti dell’albergo. Anche nel caso in cui si debba partecipare a un convegno o a un congresso organizzato in un albergo servirà il Super Green Pass. Negli ambienti comuni bisognerà indossare la mascherina, anche chirurgica.

Distanziamento

Non viene più richiamato l’obbligo di promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale favorendo la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi e alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale. L’utilizzo degli ascensori, invece, deve essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, con eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera.

Igienizzazione locali e oggetti

Non c’è più l’obbligo di disinfettare ogni oggetto fornito in uso dalla struttura prima della consegna all’ospite, ferma restando la necessità di garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

Servizi ristorazione

Confermato l’obbligo di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso.
Raccomandato privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni. Relativamente alla mascherina, si prevede che i clienti debbano indossarla solo quando non sono seduti al tavolo. Non è più vigente il limite di sei persone per tavolo

Somministrazione cibi e bevande

Con modalità a buffet, anche self-service, prevedendo, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali.

Convegni e congressi

Il numero massimo dei partecipanti all’evento deve essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi, per poter ridurre assembramenti di persone.

Piscine termali e centri benessere

Per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi deve essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco devono inoltre essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno. Non è più previsto il rispetto della densità di affollamento in vasca calcolata con un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona.

Aree solarium e verdi

Non è più previsto l’obbligo di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio).

Stabilimenti balneari

Non c’è più la necessità di garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, e non è più previsto l’obbligo di assicurare, tra le attrezzature di spiaggia, una distanza di almeno 1 metro.